Ancora possibile per l'Agenzia delle Entrate utilizzare lo strumento del redditometro per gli anni passati. A prevedere il ritorno di questo contestato metodo di accertamento è la Circolare 19 dell'8 agosto 2019 incentrata sui controlli e le misure per il contrasto all'evasione.
In particolare, si ricorda che l'articolo 10 del cd. Decreto Dignità (DL 87/2018) ha modificato la disciplina del cd. “redditometro” stabilendo che la ricostruzione induttiva del reddito complessivo fondata su elementi indicativi di capacità contributiva deve essere basata su una metodica che tenga conto anche
- della capacità di spesa
- nonché della propensione al risparmio dei contribuenti.
In attesa della formulazione di questa metodologia, da approvare con un nuovo decreto ministeriale previa consultazione con l’ISTAT e le associazioni di consumatori, la norma ha abrogato il vigente decreto ministeriale 16 settembre 2015 con effetto dall’anno d’imposta 2016. Il legislatore ha però precisato che sono fatti salvi gli atti già notificati alla data di entrata in vigore della disposizione normativa e che è possibile effettuare le attività di controllo basate sul decreto ministeriale 16 settembre 2015 per gli anni di imposta fino al 2015.
Pertanto, per gli anni di imposta ancora accertabili fino al 2015 compreso, gli Uffici potranno procedere alla ricostruzione sintetica fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, ai sensi del comma quinto dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e del decreto ministeriale 16 settembre 2015, avvalendosi dell’applicativo di ausilio all’accertamento sintetico “VE.R.DI”.
Almeno, come chiarito dal documento di prassi, l’Ufficio ha l’obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente, invitandolo a comparire di persona o tramite rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nonché di avviare, in caso di accertamento, il procedimento per adesione, ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo del 19 giugno 1997 n.218 (comma settimo).