Come fa un'azienda che sta chiusa per due o tre settimane a rispettare il termine di 12 giorni previsti per la fattura elettronica? Il quesito non è di poco conto se si pensa a tutti i professionisti e le imprese, obbligate alla fattura elettronica e a rischio sanzioni. Se per le cessioni di beni le differenze tra fatture immediate e differite sono minime, maggiore attenzione va prestata in caso di prestazione di servizi. In generale, per poter emettere le fatture differite, in caso di prestazioni di servizi è necessario che un'idonea documentazione contenga
- la prestazione eseguita,
- la data di effetuazione dell'operazione,
- le parti contraenti.
Come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ 52 del 2018 sono idonei ad esempio
- un documento attestante l’avvenuto incasso come il bonifico o uno scontrino parlante
- il contratto,
- la nota di consegna dei lavori,
- la lettera d’incarico
- la relazione professionale.
Come riportato sul Sole 24 ore del 12 settembre (pag. 15) è possibile usufruire della fattura differita così da godersi le ferie senza brutte sorprese al rientro. E' il caso ad esempio di un professionista che può emettere entro il 15 settembre le fatture di quanto incassato nel mese di agosto se la causale del bonifico contiene la descrizione della prestazione eseguita, in quanto in generale sono già indicati nel documento sia le date di effettuazione della prestazione (che nel caso dei servizi corrisponde al momento del pagamento del corrispettivo) sia i contraenti.