Una delle novità introdotte dal Decreto Crescita (DL 34/2019) è che dal 2019 i contribuenti che applicano il regime forfettario potranno avvalersi dell'impiego di dipendenti e collaboratori dopo che la Legge di bilancio 2019 ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfettario.
Attenzione va prestata al fatto che nel decreto crescita viene chiarito che i contribuenti che applicano il regime forfettario devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. A regime, il versamento delle ritenute va effettuato entro il 16 del mese successivo, ma la norma è retroattiva e tale indicazione ha costretto il legislatore a prevedere che le ritenute che dovevano essere effettuate nel periodo gennaio-aprile, siano corrisposte in tre rate di pari importo.
In particolare l'articolo 6 del DL 34/2019 "allo scopo di rendere, per il lavoratore, maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019" prevede "il loro frazionamento in tre rate mensili".
Come anticipato a regime il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo, mentre per le ritenute "pregresse" relative al periodo gennaio-aprile 2019 sarà necessario sommare quanto dovuto e dividerlo in tre rate di pari importo da corrispondere a partire dal terzo mese successivo al decreto, cioè nei mesi di agosto, settembre e ottobre. Si ricorda inoltre che l'ordinaria scadenza del 16 agosto slitta automaticamente al 20 agosto grazie alla sospensione feriale.
Per non confondersi, di seguito una tabella di riepilogo:
Ritenute | Scadenza |
Ritenute sulle retribuzioni di reddito da lavoro dipendente e assimilato per il periodo gennaio- aprile 2019 |
tre rate:
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Ritenute sulle retribuzioni di reddito da lavoro dipendente e assimilato dal mese di maggio 2019 | versamento entro il 16 del mese successivo |