Con l’interpello n. 338 del 12 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello di un contribuente ha dato parere favorevole sulla non sanzionabilità dell'indicazione del resto nello scontrino. Aderendo alla soluzione prospettata del contribuente ha infatti ritenuto che la omissione della voce "resto" non infici la tracciabilità dell’importo dovuto, la sua riconducibilità ad un pagamento in contanti, né costituisce ostacolo all’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò che interessa all’Amministrazione, infatti, è tracciare il tipo di pagamento adottato [contanti, elettronico (carte di credito, di debito, bancomat, bonifico...), non riscosso (gift card, ticket...)], non l’elemento “resto”.
La voce “resto”, pur essendo un elemento di cui è prevista l'indicazione per tracciare in modo conforme, trasparente e completo il dettaglio dell’operazione di incasso, non comporta applicazione di sanzioni nel caso in cui venga omesso.
L'Agenzia ricorda che “A decorrere dal 1°gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”.
In allegato il testo completo dell'interpello.