Fissate le linee guida per la redazione del bilancio sociale dell’impresa sociale, comprese le cooperative sociali, i gruppi di imprese sociali, con l'obbligo di redigerlo in forma consolidata e i centri di servizio per il volontariato . Invece, gli enti del terzo settore (Ets) diversi dalle imprese sociali e da quelli sopra indicati sono tenute a farlo solo nel caso i loro ricavi /entrate superino il milione di euro.
E’ con il il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186 ) che sono state adottate le Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore”.
Attenzione va prestata al fatto che le nuove norme si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del decreto (pubblicato nella gazzetta ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186).
Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.
Sullo stesso organo grava l’obbligo di provvedere:
a) al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore o, nel caso di imprese sociali presso il Registro delle imprese,
b) alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
La redazione del bilancio sociale era già prevista nel d.lgs. 115/2006. Si introduce la previsione di una modalità rafforzata di diffusione del bilancio sociale, consistente nella pubblicazione sul sito internet istituzionale, prima non prevista e la realizzazione – non è chiaro ad oggi per quali enti e in che termini – di una valutazione di impatto sociale sulle attività svolte.
Si ricorda che il bilancio sociale puo' essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilita', dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attivita' svolte da un'organizzazione. Cio' al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio».
La locuzione «rendicontazione delle responsabilita' dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici» puo' essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di «Accountability». Tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilita' quelli di «trasparenza» e «compliance», «la prima... intesa come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attivita' e risultati... la seconda si riferisce al rispetto delle norme... sia come garanzia della legittimita' dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche o codici di condotta» .