Con il Provvedimento del 31 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione della detrazione spettante per i lavori di riqualificazione energetica (ecobonus) e per i lavori di riduzione del rischio sismico (sismabonus).
Per quanto riguarda l'ecobonus, il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare
- esclusivamente in compensazione,
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessione,
- in cinque quote annuali di pari importo
- senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ovviamente, la quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Il provvedimento in commento, inoltre chiarisce che:
a) il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto,
utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Attenzione va prestata al fatto che nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. .