Sono numerosi i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate in merito agli ISA nella contestata in quanto tardiva circolare 17/2019 e i motivi di difficoltà in merito all'applicazione obbligatoria degli ISA sono tanti e fondati. Ulteriori polemiche sono sorte dopo l'aggiornamento del software ISA da parte dell'Agenzia delle Entrate di venerdì 23 agosto 2019.
Un esempio di ISA con problemi è l 'ISA AG68U relativo al Trasporto merci su strada in cui l’indicatore relativo al “costo per litro di gasolio consumato nel periodo d’imposta” è stato ritenuto da alcuni operatori non idoneo a rappresentare la reale situazione di tali imprese. Come si legge nelle FAQ pubblicate nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 17/2019 le soglie individuate sono di minimo 1,17 e massimo 1,28, con solo 11 centesimi di euro di “range” all’interno del quale viene ripartita la valutazione dell’impresa con un punteggio da 1 a 10. In pratica solo se l’impresa ha un costo esattamente pari al valore minimo otterrà il valore di 10, e man mano che risulta un costo maggiore il voto risulta graduato verso il basso fino a ottenere un voto pari a 1 con un costo pari al valore soglia massimo. Ciò pare assolutamente penalizzante per le imprese, in quanto:
- le imprese sono solite acquistare il carburante utilizzando proprie cisterne o utilizzando consorzi/gruppi d’acquisto che consentono loro di ridurre l’effettivo costo del carburante ben al di sotto dei valori medi riscontrati alla pompa dal MISE;
- per come pare essere costruita la formula del calcolo dell’indicatore, viene assegnato un punteggio pari a 1 sia all’impresa che ha un costo al litro di appena 1 centesimo più basso del valore minimo (quando con quest’ultimo avrebbe un voto di 10). E’ come dire che è grave allo stesso modo avere un costo di 1,16 (quando il valore min è 1,17) o un costo di 1,28 (che si discosta dal punteggio 10 di 11 centesimi).
Occorre inoltre considerare che non è stata inserita, nonostante fosse stato richiesto nei pareri specifici in Commissione di esperti, la casella da barrare in caso di utilizzo prevalente di rifornimenti attraverso proprie cisterne o consorzi/gruppi d’acquisto, come invece è stato fatto per i Taxisti.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indicatore elementare di anomalia “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d’imposta” verifica la plausibilità del costo per litro di gasolio. Le modalità di calcolo del punteggio riportate nel quesito non risultano coerenti con le indicazioni fornite nella Nota Tecnica e Metodologica dell’ISA AG68U in quanto l’indicatore è applicato, e assume un punteggio pari a 1, solo se lo stesso presenta un valore inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (euro 1,17), oppure un valore superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (euro 1,28).
In relazione alla non idoneità dell’indicatore “costo per litro di gasolio consumato nel periodo d’imposta” per i contribuenti che sono soliti acquistare il carburante utilizzando proprie cisterne o utilizzando consorzi/gruppi d’acquisto, l'Agenzia ha precisato che, al fine di valutare l’opportunità di effettuare interventi correttivi specifici per le imprese che operano con tale modalità organizzativa in occasione della prossima revisione dell’ISA AG68U (programmata per il periodo d'imposta 2019), nel modello studi di settore predisposto per il periodo d’imposta 2017 è stata appositamente inserita nel quadro D – “Elementi specifici dell’attività”, al rigo D67, l’informazione “Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all'impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d’imposta)”.