Ai fini degli studi di settore erano tenuti all’applicazione sia i soggetti che riprendevano l’attività entro 6 mesi dalla cessazione, che i soggetti che continuavano un’attività già svolta da altri soggetti (cd “mere prosecuzioni”).
Il quesito che è stato posto all'Agenzia delle Entrate a cui la stessa ha risposto con la tardiva e contestata circolare n. 17 pubblicata il 2 agosto 2019, è se tale previsione sia estendibile anche alla disciplina degli ISA.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che entrambe le casistiche (cessazione e ripresa entro 6 mesi, mere prosecuzioni) erano specificamente disciplinate dalla L. n. 146 del 1998 che disponeva che, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti “che hanno iniziato ocessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
Per quanto riguarda gli ISA non è prevista una disposizione analoga pertanto almeno i soggetti che iniziano e quelli che cessano una attività nel corso
del periodo di imposta 2018 devono considerarsi esclusi dalla applicazione degli ISA e indicheranno in REDDITI rispettivamente le cause di esclusione:
- inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
- cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta.