Come va tassata la donazione in denaro che il figlio residente nel Regno Unito intende fare verso il genitore residente in Italia? Il caso è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 310/2019 allegata a questo articolo.
In particolare, il caso oggetto di interpello riguarda l'istante, residente in Italia, il cui figlio, residente nel Regno Unito, intende effettuare una donazione di denaro. L’istante ha chieso di conoscere quale sia il corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, nella fattispecie in cui:
- il donante è residente all’estero,
- il beneficiario è residente in Italia,
- la donazione corrisponde a una somma di denaro depositata all’estero.
In linea generale, i criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni donazioni sono dettati dall’articolo 2 del TUS in base al quale
- l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.
- Se alla data della donazione il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
Quindi, in base al cd. principio della territorialità se il donante non risulta residente in Italia al momento della donazione, rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta, solo i beni e diritti ‘esistenti’ sul territorio nazionale.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver brevemente ripreso la normativa di riferimento sulla registrazione degli atti di donazione, ha chiarito che per presumere l’esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre, quale elemento di collegamento con lo Stato italiano, la residenza in Italia del soggetto emittente (l’assegno) con il quale si trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario dell’atto di donazione. In assenza di tale condizione, detto bene non si considera esistente nel territorio dello Stato e, dunque, il relativo atto di donazione da parte del donante residente all’estero, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.
Per quanto riguarda la fattispecie oggetto di interpello, non essendo la donazione con bonifico estero soggetta ad imposta di donazione per mancanza del presupposto di territorialità, non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.