La vedova può usufruire della cedolare secca sui contratti di locazione di immobili commerciali stipulati dal marito proprietario degli stessi? E' questa la domanda a cui l'Agenzia delle Entrate ha dato soluzione nella risposta all'interpello 297 del 2019 allegato a questo articolo.
Com'è noto ormai, il comma 59 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) prevede che “Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento. Per espressa previsione normativa, tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Nel caso oggetto di interpello, il decesso determina il subentro degli eredi nell’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento del suo decesso. Tra i rapporti patrimoniali attivi rientrano i contratti di locazione .
L'Agenzia delle Entrate nel documento ha così chiarito che occorre stabilire se il de cuius, al momento del decesso, aveva il diritto (trasmesso poi all’erede per effetto del subentro) di optare per il regime della cedolare secca in ordine a tali contratti di locazione.
Al riguardo alla data del decesso, il locatore non aveva tale diritto in virtù della previsione normativa che limita l’applicabilità della cedolare ai contratti stipulati nel 2019, sempreché alla data del 15 ottobre 2018 non risulti già in essere per lo stesso immobile e tra gli stessi soggetti un contratto non scaduto, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Pertanto, anche l’erede non potrà optare per il regime della cedolare secca fin quando i relativi contratti di locazione non soddisfino i requisiti richiesti dalla citata disposizione.
Attenzione però: se uno dei contratti di locazione scade nel corso del 2019, vale a dire termina la scadenza naturale prevista nel contratto, l’erede potrà optare per il citato regime fiscale in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione.