Con la circolare n. 22/2019 INAIL ha chiarito le modalità per la richiesta di rateazione dei debiti per premi e per accessori non iscritti a ruolo, recependo la nuova disciplina approvata con determina presidenziale n. 227 del 23 luglio 2019
La disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi per premi e per accessori non iscritti a ruolo è stata modificata con una semplificazione delle condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore.
Viene anche eliminato l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza. La rateazione può essere concessa fino ad un massimo di 24 rate mensili. L’importo della singola rata comprensiva di interessi non puo essere a inferiore a 150,00 euro.
La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo, infatti, per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento dal 1° marzo 20082 spetta agli agenti della riscossione,
Può essere rateizzato:
- sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti,
- sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.In questo ultimo caso l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.
Per quanto riguarda gli accessori dei premi, possono essere oggetto di rateazione anche i debiti per sanzioni civili .
La circolare precisa che le nuove norme che regolamentano in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, consentono di supportare tali procedimenti con un apposito servizio online al seguente percorso Servizi online > Denunce > Istanza di rateazione e con una specifica applicazione interna di gestione.