Con la circolare 109 2019 l'Inps ha fornito le istruzioni per i lavoratatori e sull'incentivo economico per l'assunzione dei lavoratori in Cassa integrazione che dopo la richiesta di ADR, trovano un lavoro durante il trattamento , ovvero il Bonus rioccupazione. L'assegno sarà pagato direttamente dall'INPS senza bisogno di inoltrare alcuna domanda . E' prevista anche ( comma 4 dell’articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015) in favore del lavoratore cassaintegrato che venga assunto, l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità .
La circolare ricorda l'iter normativo dell'assegno di ricollocazione "ADR" , nato per sostenere la ricerca di nuova occupazione dei lavoratori in NASPI e successivamente esteso con la legge di bilancio 2018 anche ai cassaintegrati, al fine di limitare i licenziamenti successivi alla Cigs, per riorganizzazione o crisi aziendale.
L'assegno, il cui importo varia da 250 euro a 5.000 euro, viene coordinato dall’ANPAL ed è riconosciuto al soggetto erogatore che ha fornito il servizio di orientamento e formazione, solo se il risultato della nuova occupazione viene raggiunto.
Con la legge di stabilità 2019 l'ADR è stato sospeso fino al 2021 per i lavoratori in NASPI .
E' stato invece previsto che i lavoratori in CIGS, che nel periodo di fruizione dell’assegno i soggetti vengono assunti da un’azienda diversa e non collegata con quella che li aveva posti in Cigs, ricevono il Bonus rioccupazione ossia un contributo di sostegno al reddito pari alla metà del trattamento che avrebbero continuato a percepire se fossero rimasti in Cassa integrazione. La nuova occupazione deve essere di tipo subordinato (compreso l’apprendistato), a tempo pieno, part time e a termine.
Il bonus decorre dal giorno dell’assunzione e dura fino al termine del periodo di Cigs che sarebbe ancora spettata al lavoratore, al netto di quanto già fruito; per determinare l'importo, il periodo residuo viene valorizzato con una media delle ore di Cigs già fruite nell’impresa presso cui il soggetto era precedentemente occupato, in relazione alla causale di intervento, a prescindere dalla durata del nuovo rapporto di lavoro instaurato.
Gli interessati riceveranno una comunicazione e il pagamento dell'importo direttamente dall'INPS e dovranno solo inoltrare se necessario il modello SR185 ai fini della verifica dell’Iban.