HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

CESSIONE SISMABONUS ED ECOBONUS: LE REGOLE PER AVERE LO SCONTO IN FATTURA

2 minuti, Redazione , 01/08/2019

Cessione sismabonus ed ecobonus: le regole per avere lo sconto in fattura

Eco e sisma bonus, al via lo sconto in fattura. Un provvedimento illustra le modalità per esercitare l’opzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole da seguire per avere nella fattura lo sconto corrispondente alla cessione della detrazione spettante in caso di ecobonus e sisma bonus. 

L’articolo 10 del Decreto Crescita (DL 34/2019) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. In particolare consentendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.
In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

In proposito, il Provvedimento prevede che, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione

  • utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
  • presentando agli uffici dell’Agenzia delle entrate l’apposito modulo approvato con il provvedimento medesimo.

Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata dall’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il provvedimento, disciplina, altresì, le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24, oppure può cedere il credito medesimo a soggetti terzi.
Il soggetto che ha esercitato l’opzione, analogamente a quanto avviene in caso di cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui trattasi, esegue il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, il Decreto Crescita stabilisce che, per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Anche in tale eventualità, il fornitore dell'intervento può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
 

Allegato

Provvedimento 31.07.2019

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110% DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 22/11/2024 Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024:  invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Bonus edilizi: comunicazione antiusura dal 3.12 per le banche

Provvedimento n 422331/2024 ADE con regole per la comunicazione antiusura sui bonus edilizi: invio dal 3 dicembre prossimo, come fare

Bonus colonnine domestiche 2024: in chiusura alle 12 del 22.11

Regole per il bonus istallazione coloninne ricarica per privati e condomini per le spese 2024: avviso MIMIT che informa della chiusura alle ore 12 del 22.11

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.