Pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole da seguire per avere nella fattura lo sconto corrispondente alla cessione della detrazione spettante in caso di ecobonus e sisma bonus.
L’articolo 10 del Decreto Crescita (DL 34/2019) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. In particolare consentendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.
In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
In proposito, il Provvedimento prevede che, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell’esercizio dell’opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione
- utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
- presentando agli uffici dell’Agenzia delle entrate l’apposito modulo approvato con il provvedimento medesimo.
Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione è effettuata dall’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il provvedimento, disciplina, altresì, le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24, oppure può cedere il credito medesimo a soggetti terzi.
Il soggetto che ha esercitato l’opzione, analogamente a quanto avviene in caso di cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui trattasi, esegue il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti
- la causale del versamento,
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Inoltre, il Decreto Crescita stabilisce che, per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Anche in tale eventualità, il fornitore dell'intervento può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.