Le agevolazioni previste per i lavoratori impatriati, sono applicabili anche a chi rientra nel regime forfetario? Il parere negativo dell'Agenzia delle Entrate è contenuto nella risposta all'interpello 283/2019, allegata a questo articolo. In particolare, date le diverse regole applicative che sottendono ai regimi agevolativi in argomento l'amministrazione ha chiarito che se l’istante intende rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non può avvalersi del regime previsto per i lavoratori cd. “impatriati” in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.
In generale,al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese, l'articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il “regime speciale per i lavoratori impatriati”. Se in possesso dei requisiti la disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% per i 5 anni successivi al trasferimento delle residenza fiscale.
Com'è noto ormai, il regime forfetario prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva sull’ammontare dei compensi percepiti, ridotti sulla base di coefficienti di redditività. Ai fini IVA, i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’imposta in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Pertanto, le fatture emesse da un contribuente in regime forfetario non recano l’addebito dell’imposta.
Ai fini delle imposte sui redditi, invece, come detto, il compenso di un libero professionista residente in regime forfetario risulta assoggettato ad una imposta sostitutiva, determinata applicando all’ammontare dei compensi un coefficiente di redditività pari al 78%. Tale imposta, calcolata nella misura del 15%, è sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Nel sistema tributario italiano, quindi, il reddito in esame è soggetto ad una imposta sostitutiva, con la conseguenza che lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Il documento di prassi termina ricordando che resta ferma la possibilità per l’istante di rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario.