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SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE: NUOVE FAQ

2 minuti, Redazione , 31/07/2019

Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche: nuove FAQ

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche: nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica tramite la pubblicazione delle FAQ. Molte tra le risposte fornite recentemente riguardano il servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture e dei loro duplicati, messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate, accessibile previa adesione da effettuarsi nell’area riservata del sito web dal 1° luglio 2019. In generale, nel caso di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione. In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura. può essere effettuata, in prima battuta, dal 1° luglio al 31 ottobre 2019. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

È possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Vediamo di seguito i principali chiarimenti forniti nelle ultime FAQ:

  • Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio e pertanto è necessario che gli intermediari acquisiscano nuovamente la delega. (FAQ 141)
  • Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. (FAQ 144)
  • L'adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente. (FAQ 145)
  • Gli elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega sono l’importo corrispondente al volume d’affari e gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito. (FAQ 148)

Tag: FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI

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