Per i contratti pubblici formati all’interno del Mercato elettronico della pa (Mepa) e i relativi documenti redatti e firmati in formato elettronico, il Bollo va assolto con il contrassegno telematico o in modalità virtuale, mentre per il rilascio, invece, dei duplicati informatici di atti amministrativi informatici, l’imposta non sempre si applica.
Questi in sintesi i chiarimenti dell'Agenzia forniti con le Risposte n. 321 e n. 323 del 25 luglio 2019 a due istanze di interpello, che qui alleghiamo.
Imposta di bollo per i contratti pubblici formati all’interno del MEPA e gli allegati documenti informatici
In merito alla prima risposta, l'Agenzia ricorda che relativamente alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo l’articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 stabilisce che “L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata:
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mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, in questo caso l'utente potrà comprovare l’assolvimento dell’imposta dichiarando sul documento in formato elettronico il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario.
Sarà cura dell’utente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ( articolo 37 del d.P.R. n 642 del 1972). - in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Applicazione dell'imposta di bollo sui duplicati informatici
l'Agenzia chiarisce che la nozione di "copia" è giuridicamente e autonomamente definita e che la copia conforme costituisce, ai fini dell'imposta di bollo, autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, le copie conformi devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00.
Il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo, previsto dall’articolo 1 della tariffa, si realizza, quindi, quando sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che rilascia la copia.
Relativamente ai documenti informatici, si osserva che il d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante il Codice dell’amministrazione digitale) definisce, all’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), il duplicato informatico come “… il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”. Il successivo articolo 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) al comma 1, dispone che “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee giuda”.
In particolare, dal punto di vista tecnico il duplicato è, pertanto, identico ed indistinguibile dall’originale e si ottiene replicando il file originale stesso.
Risulta pertanto che il presupposto impositivo dell’imposta di bollo definito dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista, come rilevato dalla Regione istante, alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo previsto dal citato articolo 1 della tariffa, pertanto, in questo caso, per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.