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FATTURA ELETTRONICA CAMPO SANITARIO: MAI IL NOME DEI PAZIENTI

1 minuto, Redazione , 26/07/2019

Fattura elettronica campo sanitario: mai il nome dei pazienti

E-fattura: non deve essere indicato il nome del paziente o altri elementi che leghino la prestazione a una persona fisica identificabile. Nuova FAQ delle Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continuano i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sul tema della fatturazione in campo sanitario. Con la FAQ 73, pubblicata il 19 luglio 2019, una società che opera nel campo sanitario e emette fatture nei confronti di soggetti passivi IVA (nel caso specifico compagnie assicurative) riportando, per esigenze di riscontro contabile, nel campo della descrizione i nominativi dei pazienti per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie ha chiesto se per tale fattispecie sussiste l’obbligo di emissione di fattura elettronica via SdI e se tale prassi procedurale può essere ancora adottata?

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 21, comma 2, lettera g), del d.P.R. n. 633/1972  stabilisce l’obbligo di riportare nella fattura i dati di «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione» ma non impone in alcun modo la necessità di riportare, nei casi come quello prospettato dal quesito, l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.).

La necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere, nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo.

In particolare, le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) debbano essere elettroniche via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile. Si ricorda che su questo tema l'Agenzia delle Entrate si era già espressa anche nella Circolare dedicata alla fatturazione elettronica. Per approfondimenti leggi l'articolo Fatturazione elettronica: mai per le spese sanitarie 2019

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