Con la circolare n.1 del 24 luglio 2019, ANPAL fornisce le regole relative alla gestione dello stato di disoccupazione, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4, comma 15-quater del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4.
Con il decreto 4/2019 è stato reintrodotto l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione che era stato parzialmente abolito dal Jobs Act.
Quindi , dal 30 marzo 2019 sono in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID e che soddisfano anche uno dei seguenti requisiti:
- non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. Cio significa che :
- nel caso del lavoro dipendente la soglia massima di reddito per mantenere lo stato di disoccupazione è pari a € 8.145 annui,
- nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari a € 4.800 annui.
La DURATA della disoccupazione si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID, fino al giorno antecedente a quello della revoca.
Ai fini del computo dei 12 mesi che definiscono il disoccupato di lungo periodo è necessario che lo stesso abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1.
Per lo stato di disoccupazione è necessario che il disoccupato abbia un’anzianità di disoccupazione pari a 180 giorni più 1.
Si conteggiano tutti i giorni di validità della DID con l’eccezione di quelli di sospensione (si considerano in stato di sospensione il giorno iniziale ed il giorno finale di un rapporto di lavoro).
Due precisazioni importanti che emergono riguardano i tirocini extracurricolari e i lavori di pubblica utilità che consentono di mantenere lo status di disoccupato. Anpal precisa che il tirocinante puo rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) ed essere considerato in stato di disoccupazione. Necessaria una comunicazione specifica "COB" .
Riguardo alla SOSPENSIONE dello stato di disoccupazione ANPAL precisa che:
- la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione e la valutazione sarà fatta automaticamente dal sistema informativo unitario per le politiche del lavoro al momento della instaurazione del rapporto di lavoro.
- In caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni.
- Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro per cui nel caso di piu rapporti di lavoro successivi, anche senza interruzioni, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere ogni volta.
- Qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsiasi motivo prima dei 180 giorni , la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dalla fine della sospensione.
- il lavoratore interessato non ha alcun onere di comunicazione nei confronti del servizio competente.
- Se invece il contratto è ancora in vigore allo scadere dei 180 giorni, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 €. Per retribuzione prospettica annua si intende la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (netta) prevista .
La circolare ricorda che anche per l’iscrizione al collocamento mirato il presupposto è lo stato di disoccupazione definito dalle previsioni di cui all’articolo 4 del d.l. n. 4/2019, descritte sopra.
Sono forniti anche alcuni esempi pratici.