In assenza del decreto ministeriale, le agevolazioni previste dalla Legge antispreco riguardano solo i beni elencati nella norma. A fornire questa indicazione è stata l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 274 del 18 luglio 2019 e allegata a questo articolo. L’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (c.d. “legge anti spreco”) contiene disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di determinati beni a fini di solidarietà sociale, stabilendo, in particolare:
- la non operatività della presunzione di cessione di cui all’articolo 1 del DPR n. 441 del 1997 (comma 1);
- l’operatività del beneficio secondo cui i beni oggetto delle predette cessioni gratuite non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del TUIR (comma 2);
- gli adempimenti necessari ai fini dell’applicazione dei predetti benefici fiscali (comma 3).
Le richiamate previsioni fiscali possono trovare applicazione, alle condizioni normativamente stabilite, in relazione alle cessioni gratuite agli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche e solidaristiche, compresi gli enti del Terzo settore) dei seguenti beni indicati alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 dello stesso articolo 16:
- a) eccedenze alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c);
- b) medicinali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g-bis, donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, introdotto dall’articolo 15 della presente legge;
- c) articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie;
- d) prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, dei prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;
- e) altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.”
Pertanto, le previsioni fiscali non possono applicarsi alle cessioni gratuite dei beni diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 16 della legge n. 166, in assenza del predetto decreto ministeriale.
L'interpello termina ricordando che per la cessione gratuita di beni il donante potrebbe fruire dell’articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo il quale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, oltre alle liberalità in denaro anche quelle “in natura” effettuate attualmente, in via transitoria e fino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione della commissione europea e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, a favore tra l’altro delle ONLUS, a condizione che i beni ricevuti siano utilizzati in conformità alle loro finalità istituzionali.