E' possibile per gli eredi dedurre dal loro reddito complessivo i contributi previdenziali che gli stessi hanno versato a seguito di successione ereditaria? Risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate che ha chiarito che è preclusa agli eredi, che hanno provveduto in nome e per conto del de cuius al versamento dei contributi previdenziali obbligatori di cui questi era debitore, la possibilità di fruire, con riferimento a tale specifico onere, del diritto alla deduzione fiscale.
Ma andiamo con ordine. Nella risposta all'interpello 267 del 18 luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate ricordato che l’articolo 10, comma 1, lettera e), TUIR prevede che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”. Il contribuente può dedurre tali contributi anche se versati per coniuge, figli, genitori, suoceri, etc., fiscalmente a carico.
In linea generale, la deducibilità di un determinato onere è strettamente subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) deve rientrare tra quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge, non ammettendosi ulteriori di ipotesi di deducibilità;
b) deve risultare da idonea documentazione;
c) deve essere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo di riferimento (c.d. principio di cassa) e nel proprio personale interesse o, in determinate ipotesi, nell’interesse di terzi.
L’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi previdenziali (ad eccezione dei coltivatori diretti) devono determinarne l’ammontare nella propria dichiarazione dei redditi, compilando, in particolare, il quadro RR del Modello Redditi-Persone Fisiche. Il successivo articolo 18, comma 4 prevede che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli Enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Ne consegue che, sul maggior reddito eventualmente accertato dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) devono essere calcolati e recuperati anche i contributi previdenziali dovuti, se eccedenti il minimale previsto.
Ai fini della deducibilità, da parte dell’erede, dei contributi previdenziali corrisposti alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza del de cuius, è necessario che l’onere sia stato integralmente assolto dall’erede e che il versamento dello stesso, ancorché effettuato in virtù delle disposizioni regolanti la materia ereditaria, si ponga in rapporto di causa-effetto rispetto al trattamento pensionistico del quale verrà a beneficiare l’erede stesso.
Nel caso di specie, l’istante riferisce che il versamento, in qualità di erede, dei contributi previdenziali obbligatori per legge relativi al genitore defunto non è avvenuto volontariamente ma solo a seguito di adesione all’atto di recupero coattivo emesso dal competente Ufficio finanziario e che lo stesso versamento non è preordinato al conseguimento di una controprestazione di natura previdenziale in favore degli eredi. Da qui l'impossibilità la risposta negativa dell'Amministrazione alla deducibilità dei sudetti contributi.