L’istante, "start-up innovativa" regolarmente iscritta all'apposita sezione speciale istituita presso la CCIAA, ha chiesto se può essere esentata dal pagamento dell’imposta di bollo per qualsiasi adempimento o atto che la stessa debba porre in essere al Registro delle Imprese, inclusa la vidimazione/bollatura dei libri sociali. Le indicazioni dell'amministrazione sono contenute nella Risposta all'interpello 253 del 16 luglio 2019, qui allegata.
In generale, il DL 179/2012 ha introdotto, tra l’altro disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese cd. startup innovative, per le quali è prevista un’ampia gamma di agevolazioni; condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese riservata alle start-up innovative. La durata massima del regime di agevolazione è 5 anni dal momento dell’iscrizione.
In particolare, il comma 8 dell’articolo 26 del DL 179/2012, prevede agevolazioni in materia di imposta di bollo e di diritti di segreteria stabilendo che: “La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi all'iscrizione nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-upinnovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.”.
La lettera della citata disposizione agevolativa pone in particolare rilievo la circostanza che l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo sia riferibile agli atti posti in essere ai fini degli ‘adempimenti relativi all’iscrizione nel registro delle imprese’.
Di contro, sono da escludere dall'agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del registro delle imprese: dunque quegli atti o documenti che, ancorché presentati al registro delle imprese, sono estranei al procedimento di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Tale conclusione, trova ulteriore conferma, oltreché dalla già rappresentata interpretazione di tipo letterale, anche se esaminata da una diversa prospettiva che prenda a riferimento un’interpretazione di tipo logicosistematico.