Come va indicata nella dichiarazione dei redditi l'abbonamento per il trasporto pubblico locale se questo in parte viene rimborsato dal datore di lavoro? A chiarire questo punto è stata l'Agenzia delle Entrate con la risposta 280 di venerdì 19 luglio 2019.
Si ricorda infatti che una delle novità della dichiarazione di quest'anno è l'inserimento della detrazione del 19% dell'Irpef per "le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro”, come chiarito nell'articolo: Abbonamento trasporto pubblico 2018 nella dichiarazione 2019
Inoltre è stato previsto che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, del dipendente e dei familiari indicati nell'art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12”.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 29 marzo 2018 ha chiarito che
- l'esclusione dal reddito, prevista per il servizio di "trasporto collettivo" è stata estesa anche all'ipotesi di concessione da parte del datore di lavoro di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l'acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa spesa.
- ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che l'abbonamento al trasporto pubblico sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti e che l'esclusione si rende applicabile sempreché il datore di lavoro acqui sisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento.
In particolare, nel documento di prassi, l’Istante ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione all'Amministrazione finanziaria delle somme corrisposte ai lavoratori per l'acquisto degli abbonamenti; tanto, al fine di consentire eventuali controlli fiscali, nella considerazione che la quota dell'abbonamento rimasta a carico dell’Istante non possa essere detratta dal dipendente.
Al riguardo, nel presupposto che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa e dai documenti di prassi richiamati, si ritiene che l'Istante, in qualità di sostituto d’imposta, debba esplicitare la quota parte dell’abbonamento rimasta a suo carico (20 per cento) in sede di compilazione della Certificazione Unica, riportandola nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR", con il codice 40.
La quota parte dell’abbonamento a carico del lavoratore (80 per cento) dovrà, invece, essere riconosciuta, quale onere detraibile, direttamente dal datore di lavoro, così come previsto dall’articolo 23, comma 3, del DPR 29 settembre 1973 n. 600, e riportata nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica, punto 342, con l’indicazione, nel punto 341, del suddetto codice 40, ai fini della detrazione IRPEF del 19 per cento.