Nel messaggio 2767 del 19.7.2019 l 'Inps è intervenuto con chiarimenti sul quali somme percepite come sostegno alla natalità e trattamenti di famiglia vanno considerate ai fini della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare e su come incidono nel calcolo dell'importo
Le prestazioni prese in considerazione sono:
- il Premio alla nascita di cui all’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegna 800 eurouna tantum per ogni la nascita o adozione a partire dall’1.1.2017;
- l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè), mensile e correlato all'ISEE , istituito dall’articolo 1, commi 125-129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, previsto per i figli nati negli anni dal 2015 al 2017 e confermato, per i nati nel 2018 e, per i nati nel 2019,
- Reddito di garanzia , Contributo famiglie numerose e all’Assegno regionale per il nucleo familiare ,attribuiti ai residenti della Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige
Il messaggio ribadisce che tuttI questi contributi non si computano nel reddito e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).