A seguito delle modifiche contenute nell'articolo 14 del Decreto Crescita e delle novità dell'art. 89 d.lgs 117 2917 (Codice del terzo settore) i fondi e le casse sanitarie potranno continuare a beneficiare del regime di “decommercializzazione”, anche per i «corrispettivi specifici» ricevuti a fronte di prestazioni a pagamento ai propri iscritti. Questi enti rientrano infatti tra le associazioni assistenziali che sono state reinserite nell'art. 148 comma 3 del TUIR (enti e casse sanitarie di derivazione collettiva : articolo 10, comma 1, lettera e-ter e articolo 51, comma 2, TUIR).
Restano escluse invece dal regime agevolativo le associazioni di promozione sociale e di formazione extra-scolastica .
Per corrispettivi specifici si intendono le somme che una associazione richiede ai propri iscritti per prestazioni maggiori o diverse da quelle sche rientrano nel contributo associativo "standard " (tipicamente ad esempio l'iscrizione di familairi al fondo integrativo sanitario o la scelta di prestazioni sanitarie particolari non coperte dall'accordo collettivo aziendale)
Il regime di decommercializzazione comporta l’esclusione dalla tassazione dei contributi e delle quote versate agli enti associativi anche per beni o servizi non standardizzati . Devono comunque essere presenti i seguenti requisiti:
- le attività agevolate sono effettuate dagli organismi associativi stessi
- i beni o servizi sono sono resi in favore degli iscritti, associati o partecipanti o di altre associazioni con la stessa attività e che fanno parte di un’unica organizzazione dei rispettivi associati;
- le attività sono collegate agli scopi istituzionali delle associazioni ;
- gli atti costitutivi e statuti degli enti associativi hanno le caratteristiche previste dall’articolo 148, comma 8, del Tuir.