Chiarimenti sul trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative sociali sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 240 del 15 luglio 2019.
In particolare, una cooperativa ha chiesto se a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2016 , al trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie, educative ed assistenziali svolte dalle cooperative sociali nei confronti di particolari categorie di "soggetti svantaggiati'' - i corrispettivi delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di “convitto” e di “formazione” debbano
- essere assoggettati ad IVA con aliquota del 5 per cento oppure, in alternativa,
- possano ancora essere considerati esenti da IVA, previa opzione da parte della cooperativa stessa.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai numeri da 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma del d.P.R. 633/72 rese da cooperative sociali, sia direttamente sia in forza di convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter), sono da assoggettare all’aliquota IVA del 5 per cento (senza possibilità di optare per l’esenzione). Pertanto, il documento di prassi, ribadisce che le cooperative sociali non possono più optare tra esenzione e imponibilità.
Si fa presente, comunque, che le prestazioni di carattere socio-assistenziale rese dall’istante nei confronti dei migranti e fatturate con aliquota IVA del 5% agli enti che le finanziano, garantiscono il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte sugli acquisti di beni e servizi necessari all’espletamento delle medesime prestazioni.
Il testo dell'interpello è allegato a questo articolo.