Con il Messaggio n. 2679 del 12.7.2019 l'Inps ha fornito alcuni chiarimenti sul trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi o impiegati ad orario ridotto, in aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72).
Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è stato emanato in attuazione della Legge 161 2017 ai fini della “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate”, in particolare per consentire, ove necessario, l'accesso dei lavoratori all'integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali.
LE CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
Il trattamento di sostegno al reddito può essere concesso, nei limiti delle risorse stanziate quando le aziende non possono ricorrere alle misure previste dal D.lgs n. 148/2015 a causa del superamento dei limiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni di applicabilità.
Possono essere ammessi al trattamento anche i dipendenti per i quali il datore di lavoro non abbia adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi in materia di lavoro e di legislazione sociale, purché il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività
DURATA DEL TRATTAMENTO
La misura di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, può essere concessa per la durata massima di 12 mesi nel triennio di operatività della norma (2018-2020), con riconoscimento della contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il trattamento non soggiace all’obbligo del versamento del contributo addizionale a carico delle imprese .
LAVORATORI ESCLUSI
Il trattamento non può essere richiesto per i seguenti soggetti:
- i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;
- il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
- i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.
Il trattamento, è revocato, con effetto retroattivo se tali situazioni vengono accertate successivamente.
MODALITA' DI DOMANDA Il procedimento e le modalità di trasmissione delle istanze finalizzate alla concessione del trattamento, sono state illustrate al paragrafo 5 della circolare n. 10/2019 del Minsitero del lavoro .
Il trattamento viene concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.
LIMITI DI SPESA
Il decreto interministeriale n. 2/2019 ha stanziato rispettivamente 3,5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 per il finanziamento del trattamento pari all’integrazione salariale .
EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE
L’erogazione del trattamento è affidata all’Istituto che è altresì tenuto al monitoraggio della spesa, è autorizzato esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.