Un nuovo provvedimento delle Entrate chiarisce come siano messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi dei contribuenti nel caso di possesso di attività finanziarie estere.
La direttiva comunitaria prevede che gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari. Inoltre, il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall’OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE.
In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.
Le informazioni scambiate riguardano
- l’identificativo del conto,
- il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione,
- il saldo o valore del conto,
- l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto,
- gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.
Con il provvedimento 247672 di venerdi 12 luglio si dispone un secondo invio di comunicazioni, basate su nuovi criteri selettivi e su dati pervenuti successivamente anche da altri Paesi. I medesimi dati saranno messi a disposizione nella sezione “l’Agenziascrive” del Cassetto fiscale del contribuente.
A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, una dichiarazione dei redditi integrativa beneficiando così delle sanzioni in misura ridotta.
Positivo anche il parere del Garante per la privacy.