Ecobonus esteso a tutte le categorie a due e tre ruote di categoria L (da L1e a L7e) e rottamazione anche per gli Euro 3.
Con le modifiche introdotte da Decreto Crescita, infatti, si potrà usufruire dell’Ecobonus per l’acquisto di veicoli, senza limiti di potenza, appartenenti a tutte le categorie L (da L1e a L7e) e di poter procedere con la rottamazione anche di un veicolo di categoria Euro 3.
L’articolo 10-bis DL 34/2019, modifica la disciplina degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019.
La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto, anche in locazione finanziaria, di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, la misura del contributo rimane pari al 30% del prezzo d’acquisto (IVA esclusa) fino ad un massimo di € 3.000,00.
Viene inoltre previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste Euro 0, 1 e 2, anche un analogo veicolo Euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.
Nel dettaglio, il contributo per l’acquisto di un ciclomotore o motoveicolo elettrico o ibrido, viene riconosciuto per tutte le seguenti categorie di ciclomotori e motoveicoli:
- L1e: veicoli a due ruote di cilindrata fino a 50 cc con velocità massima di 45 km/h;
- L2e: veicoli a tre ruote di cilindrata fino a 50 cc e con velocità massima di 45 km/h;
- L3e: veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore a 45 km/h;
- L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore a 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, di cilindrata superiore ai 50 cc o con velocità massima superiore ai 45 km/h;
- L6e: quadricicli leggeri, con massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima fino a 45 km/h e con cilindrata fino aa 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o con potenza massima netta fino a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.;
- L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.
Quindi, oltre che a tutti i veicoli a due ruote, l’incentivo è esteso anche tricicli a motore, alle motocarrozzette e ai quadricicli a motore.
Il contributo è corrisposto dal venditore sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto del veicolo e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
Viene richiesto di essere proprietari o intestatari da almeno 12 mesi dei veicoli da rottamare, ovvero che sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.
Riferimenti normativi:
Art. 10 bis - TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34
Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1057 e' sostituito dal seguente: «1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, e' riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011 »;
b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.».