La Corte di Cassazione nella Sentenza n. 18411 del 9 luglio 2019 ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti di un lavoratore che utilizzava i permessi accordati a norma della legge 104 1992 abusivamente, come riposo personale, senza recarsi presso l’anziana alla quale avrebbe dovuto prestare assistenza.
Il caso era stato definito dalla Corte di appello di Bologna con sentenza n.79 depositata il 19.1.2018, che riconfermava la sentenza del tribunale, in quanto era stato dimostrato che in due dei 4 giorni di permesso ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 di cui aveva goduto, il lavoratore non si era recato nella residenza della familiare anziana per fornirle assistenza. In risposta alla contestazione disciplinare egli aveva affermato invece di fornire regolare assistenza "tranne che per alcune ore nella giornata".
La prova dell'utilizzo abusivo dei permessi mensili legge 104 1992 era stato fornito dalla relazione di una agenzia investigativa che aveva osservato come dalle 6.30 alle 21 di ciascuno dei due giorni contestati il lavoratore non era mai uscito di casa. La relazione era stata confermata anche da prove di testimoni.
Secondo la corte il provvedimento espulsivo era giustificato, anche se l'abuso non riguardava tutto il periodo di permesso retribuito in particolare per il disvalore sociale ed etico della condotta del dipendente e la compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
Va segnalato che in materia la Cassazione ha offerto interpretazioni contraddittorie sull'utilizzo dei giorni di permesso retribuito per assistenza ad anziani o disabili . Infatti in passato ci sono state sentenze che hanno interpretato la norma sull'assistenza in maniera molto restrittiva, escludendo ogni attività che non fosse la presenza continuativa per assistenza presso il disabile (Vedi qui il commento e la sentenza CASS. 23891/2018).
In altri casi invece è stato considerato legittimo per il lavoratore utilizzare parte del tempo dei permessi per il ristoro delle energie psicofisiche o per il disbrigo di incombenze personali, difficilmente realizzabili nei giorni di lavoro a tempo pieno.
La Cass. civ., sez. lavoro nella Sentenza n. 29062 del 05 Dicembre 2017 ad esempio ha affermato che l'assistenza che legittima il beneficio del congedo straordinario non necessariamente deve impedire a chi la offre di riservarsi spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, a patto però "che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile" . In quel caso la Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che era stato trovato in alcune occasioni lontano dall'abitazione materna durante il congedo straordinario retribuito, ottenuto per dare assistenza alla madre disabile.(Vedi qui il commento alla sentenza)