La Corte di Cassazione ha affermato nella sentenza n. 18004 del 4 luglio 2019, in tema di solidarietà negli appalti che il termine di prescrizione del pagamento dei contributi previdenziali è quinquennale e non biennale come per le retribuzioni. Il caso riguardava un ricorso di un ente assistenziale che contestava la pretesa contributiva avanzata dall'Inps attraverso il verbale ispettivo con il quale si era affermata la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 per il debito di una società cooperativa.
La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado concernente l'inefficacia del verbale di accertamento sulla base del fatto che era decorso, al momento della notifica della memoria domanda riconvenzionale svolta nei riguardi della cooperativa, il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto previsto per la operatività della solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, posto che tale termine poteva essere interrotto solo dall'attività giudiziale.
L'INPS si oppone affermando che il termine non si applica all'INPS ma solo ai lavoratori in quanto l'istituto nell'esercizio dei poteri d'ufficio non può decadere, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre con il secondo motivo nega che la decadenza, ove ritenuta sussistente, si possa evitare solo con l'introduzione di un giudizio.
La cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e analizzando le disposizioni normative che si sono succedute nel tempo arriva ad una conclusione opposta all'orientamento maggioritario della magistratura di merito . I supremi giudici dinstinguono due possibili interpretazioni
- Una prima, secondo la quale si tratterebbe di una peculiare obbligazione contributiva che, pur legittimando il solo Ente previdenziale alla pretesa - posto che il lavoratore non può certo ricevere i contributi- sia del tutto conformata alla speciale azione riconosciuta al lavoratore e, quindi, soggetta al termine di decadenza di due anni.
- La seconda, ispirata a ragioni di ordine sistematico, che proprio dall'assenza, nell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, di espresse regole relative alla pretesa contributiva afferma che la disciplina generale dell'obbligazione contributiva non prevede alcun termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale di cnque anni.
Questa seconda opzione, affermano i giudici, è preferibile per varie considerazioni.
In primo luogo, va considerato che l'obbligazione contributiva non si deve confondere con l'obbligo retributivo , doveri quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. 16 marzo 2004, n. 5353; Cass. 24 ottobre 2003 n., 15979; Cass. 29 aprile 2003, n. 6673).
L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). Essa infatti ha anche una rilevanza sociale e soddisfa un interesse diretto della collettività, quale è il finanziamento del sistema previdenziale.