Introdotto, nell’ambito dell’accertamento fiscale, un nuovo obbligo per l’Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria. E'questa una delle tante novità introdotte dal Decreto Crescita.
In pratica a partire dal 1° Luglio 2020 viene introdotto un obbligo generalizzato al contraddittorio fatta eccezione per i casi in cui, prima di procedere all’avviso di accertamento:
- sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo (verifiche in sede)
- in tutti i casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.
- nei casi in cui siano stati emessi avvisi di accertamento parziale (art.41 DPR600) oppure di avvisi di rettifiche parziali (art. 54 DPR633)
Se l’adesione non ha esito positivo, l’avviso di accertamento emesso successivamente deve tenere conto nella motivazione dei chiarimenti forniti e dei documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
Fuori da questi casi, il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidita' dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. La norma si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
Viene introdotto inoltre un comma nell’art. 5 del Dlgsv 218/97 che prevede una proroga di 120 giorni per l’accertamento, nel caso in cui tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni.