Lavasciuga agevolabile nella dichiarazione dei redditi grazie al bonus mobili, se in possesso degli altri requisiti, se di classe A. A ribadire questa possibilità è stata l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 245 del 16 luglio 2019, qui allegato.
Ma andiamo con ordine. In generale, per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio cd. "bonus mobili" cioè la detrazione al 50% delle spese sostenute fino a 10.000 euro spetta a condizione che il predetto acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Rientrano in tale categoria, ad esempio:
- gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore;
- la sostituzione della caldaia.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per i forni e lavasciuga), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Già la circolare 13-2019 dedicata alla dichiarazione dei redditi aveva ricompreso la lavasciuga tra gli elettrodomestici agevolabili con classe energetica A. Tale orientamento è stato ribadito nell'interpello in quanto "la classe A è attualmente la massima classe di efficienza energetica per tale elettrodomestico".
Attenzione va prestata al fatto che per gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati nel 2018, si deve tener conto, ai fini della verifica del limite di spesa di euro 10.000, delle eventuali spese sostenute nell’anno 2017 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno. Non si tiene conto, invece, delle eventuali spese sostenute nell’anno 2017 se collegate ad interventi edilizi effettuati nel 2016 che non sono continuati nel 2017.