Novità positive per chi affitta, grazie a una semplificazione contenuta nel Decreto Crescita. In particolare, in sede di conversione in legge del Decreto, è stato introdotto l'articolo 3-quinquies in base al quale non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti in caso di morosità dell'inquilino.
L'articolo in commento, infatti, ha cancellato il comma 1, dell'articolo 26 del TUIR (DPR 917/86) in base al quale quando i redditi non veivano incassati, non concorrevano a formare il reddito complessivo solo a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Sulla base delle nuove disposizioni, invece, i redditi non vanno considerati se non vengono percepiti fin da subito, purché la mancata percezione sia comprovata
- dall'intimazione di sfratto per morosità
- dall'ingiunzione di pagamento
- dal provvedimento del giudice.
Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.
Attenziono però, non serve disperarsi per i contratti stipulati in precedenza. In queste ipotesi infatti, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, resta confermato il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.