E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. Decreto cultura ( Dl 28 giugno 2019, n. 59 ) con nuove misure in materia di contratto a tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche, sostegno al settore cinema e audiovisivo, attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per la manifestazione Uefa Euro 2020.
In tema di contratto a termine secondo quanto già previsto dall'art. 29, comma 3, del Dlgs n. 81/2015, non si applicano le disposizioni d in tema di durata massima del contratto a termine e della successione di contratti, causali, proroghe e rinnovi. Quindi viene stabilito che fermo restando il numero massimo dei rapporti a termine (art. 23, Dlgs n. 81/2015):
- in presenza di esigenze contingenti o temporanee o per la sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti, le fondazioni possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, contratti di lavoro a tempo determinato per mansioni di pari livello e categoria per una durata non superiore a 48 mesi, anche non continuativi, comprese proroghe e rinnovi.
- Restano salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e le norme sul lavoro stagionale .
- In tali contratti deve essere esplicitata la motivazione , facendo riferimento allo specifico spettacolo o produzione artistica nella quale il lavoratore è utilizzato
- Le violazioni in questo ambito non comportano la conversione in contratti a tempo indeterminato, bensi il diritto al risarcimento del danno per il lavoratore In caso di fondazini le somme pagate a vanno recuperate sui dirigenti responsabili se la violazione è dovuta a dolo o colpa grave.
In tema di contratti a tempo indeterminato si prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche procedano alle assunzioni attraverso concorsi pubblici . A questo fine devono provvedere a regolamentare i criteri e modalità nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità , previsti dall'art. 35, comma 3, del T.U. sul Pubblico Impiego.