L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti nell’interpello n. 212/2019 sul welfare aziendale convertito dal premio di risultato e fruito entro 2 anni.
Il caso riguarda un istituto bancario il cui contratto collettivo aziendale permette di convertire il premio di risultato detassabile in welfare (previdenza complementare, assicurazione sanitaria, baby-sitting, assistenza ad anziani, buoni spesa). Oltre a cio l'azienda garantire un ulteriore credito per i dipendenti con figli
La fruizione di questi servizi , tra cui l'abbonamento ai trasporti , esteso anche ai familiari, viene garantita entro due anni ma con opzione entro l'anno precedente . In caso di mancata fruizione del welfare l'importo corrispondente viene destinato al fondo di previdenza complementare pena la perdita
Prima della stipula dell'accordo integrativo , l'azienda chiede nell'interpello due chiarimenti:
- qual'è il momento in cui va preso in considerazione il premio di risultato convertito in welfare e goduto successivamente, ai fini del rispetto del limite di 3mila euro annui e della tassazione
- se tra i familiari beneficiari si possono ricomprendere i conviventi di fatto.
L'Agenzia sul primo punto risponde che il problema del momento impositivo non è collegato al limite di 3.000 euro previsto dalla legge 208/2015 quale massimo ammontare di premio detassabile (e quindi convertibile) erogato al dipendente in ciascun anno d’imposta. Riprendendo il paragrafo 4.11 della circolare 5/E 2018 L'Agenzia spiega che la fruizione dei benefit di due anni precedenti non è un problema perche il limite si verifica al momento in cui il lavoratore esercita l'opzione in ciascuna annualita . Inoltre specifica che il momento della percezione, invece, nel rispetto del principio di cassa, è legato alla scelta del singolo benefit sulla piattaforma informatica di gestione del welfare.
In tema di diritto dei conviventi di fatto invece l'Agenzia afferma che non possono essere ricompresi tra i familiari in quanto la legge Cirinnà n. 76/2016 ha previsto ai fini civilistici e fiscali l’equiparazione delle unioni civili con il matrimonio , ma cio non è avvenuto per le convivenze.