Finalmente i registri contabili dovranno essere stampati solo in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
A stabilire questa semplificazione, è il Decreto Crescita all'articolo 12-octies, aggiunto in sede di conversione in legge e immediatamente in vigore.
D'ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.
Si amplia quindi l'ambito di applicazione dell'articolo 7 del dl 357/1994 in base al quale la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.