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DENUNCIA AZIENDALE LAVORO AGRICOLO SEMPLIFICATA

2 minuti, Redazione , 27/06/2019

Denuncia aziendale lavoro agricolo semplificata

A seguito del decreto semplificazione INPS acquisisce d'ufficio alcuni dati delle denuncia aziendale dal fascicolo AGEA, I casi di eccezione

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Nel Messaggio n. 2384 del 26.6.2019 l'Inps  informa sulla modalita di acquisizione d’ufficio da parte dell’INPS dei dati della Denuncia Aziendale contenuti nel fascicolo AGEA gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).    La novità è prevista dalla  legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. decreto semplificazione).

I dati che le imprese agricole possono non indicare nella denuncia aziendale  sono:

a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;

c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;

d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.

Si tratta, in concreto, dei dati contenuti nei quadri “F” e “G” della Denuncia Aziendale (DA) che i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all’INPS, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati.

Il messaggio informa che  dalla data di entrata in vigore della disposizione (13 febbraio 2019) i datori di lavoro agricolo non sono più obbligati alla compilazione dei citati quadri “F” e “G”, mentre resta immutato l’obbligo di compilazione di tutti gli altri quadri del modello di DA, cIn particolare, per i datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato, permane l’obbligo dell’indicazione, presente nel quadro E, del presunto fabbisogno di manodopera .

In sostanza, ai fini dell’istruttoria e validazione della DA per il corretto inquadramento nel settore della contribuzione agricola unificata, fanno fede, a tutti gli effetti, i dati acquisiti d’ufficio dal fascicolo AGEA, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano anche dichiarati nella DA.

È fatta eccezionel’ipotesi in cui le imprese non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale AGEA; per tali fattispecie permane l’obbligo della compilazione dei quadri “F” e “G” della DA, i cui dati fanno fede a tutti gli effetti legge.

Il messaggio riepiloga le  indicazioni operative per la compilazione della Denuncia Aziendale (DA).

Nel quadro E il campo “Tipologia Dichiarazione dei terreni/allevamenti (ex campo “Senza terra”) può assumere i valori:

  • S = senza terra
  • N = da quadri F/G (l’azienda ha terreni/allevamenti che vengono dichiarati   direttamente nella DA)
  • A = da AGEA (l’azienda ha terreni/allevamenti che non vengono dichiarati nella DA e che l’INPS acquisisce d’ufficio dal fascicolo AGEA)

Nel caso in cui venga selezionata l’opzione A sarà possibile inviare la DA senza aver compilato i quadri “F” e “G”. A tale riguardo si ricorda che, nel caso in cui l’azienda già iscritta aggiorni i fascicoli AGEA nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con variazioni dei dati relativi ai terreni e agli allevamenti, dovrà necessariamente variare il fabbisogno nella DA.

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