ATTENZIONE: Con Risoluzione del 28.06.2019 n. 64 l'Agenzia ha confermato la proroga dei versamenti anche per i minimi e forfettari, leggi la news.
In attesa della conversione in legge del Decreto Crescita DL 34/2019, prevista entro il 29 giugno, al fine di individuare correttamente i soggetti interessati al differimento dei termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni al 30 settembre 2019, può essere utile analizzare alcune affermazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i contribuenti minimi e forfetari, l'emendamento che prevede il differimento approvato dalla Camera durante l'iter di conversione del Decreto Crescita, non richiama esplicitamente tra i soggetti che possono usufruire della proroga i contribuenti minimi e forfetari.
Infatti il nuovo art. 12-quinquies, comma 3 del DL 34/2019, prevede che:
“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019,sono prorogati al 30 settembre 2019”.
La proroga interessa, in base al comma 4 del citato art. 12-quinquies, "anche i soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA."
Può essere utile ricordare quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 41 del 2007 che in occasione della proroga prevista dal DPCM del 14.06.2007, aveva chiarito che considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore.
Sulla base di questa precisazione dell'Agenzia del 2007, e considerando il fatto che il differimento dei termini di versamento previsto quest'anno è concesso a coloro che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, senza alcuna altra specificazione, si può ritenere che spetti ai soggetti nei confronti dei quali, sussistono cause di esclusione dai nuovi Indici di affidabilità.
Dato che i contribuenti minimi e forfetari sono esclusi dall'applicazione degli ISA (così come previsto dal DM del 28.12.2018) si pensa possano anch'essi rientrare tra i soggetti che possono usufruire della proroga dei termini di versamento al 30.09.2019.
Al riguardo, si attende una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La proroga non è un obbligo
I contribuenti che possono usufruire della proroga, possono tuttavia rinunciare al differimento, ad esempio perchè hanno già preparato i modelli di pagamento F24, pertanto per evitare di dover rideterminare gli importi del piano di rateazione, possono procedere al versamente delle imposte alle loro originarie scadenze (chiarimento fornito anche dalla risoluzione 69/E del 21 giugno 2012).
Resta il fatto che per essere certi delle effettive scadenze, occorrerà attendere la conversione in legge del decreto crescita.