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ISA 2019: ECCO CHI NON LI APPLICA

2 minuti, Redazione , 21/06/2019

ISA 2019: ecco chi non li applica

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2019: l'Agenzia delle Entrate chiarisce chi sono gli esclusi

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Con una mini-guida dedicata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale che stanno fornendo non pochi grattacapi ai professionisti. Si ricorda brevemente che gli ISA avrebbe dovuto sostituire gli Studi di Settore ma le polemiche attorno questo strumento di compliance sono ora più vive che mai, tra chi chiede la loro abolizione e chi la loro non applicazione almeno per l'anno di imposta 2018. In  attesa che un DPCM o un articolo del Decreto Crescita, mettano un punto su queste proposte, vediamo chi sono coloro che possono stare sereni in quanto sono esclusi dall'applicazione degli ISA stessi.

In primo luogo gli Isa non si applicano per i periodi d’imposta in cui il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività
  • non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività
  • dichiara ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e del Tuir), o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 5.164.569 euro
  • si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa).

Inoltre, sono esclusi dagli Isa:

  • le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate
  • le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
  • i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 - e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20 - di cui all’ISA AG72
  • le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

Questi soggetti, quindi, in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2018 non sono interessati dall’applicazione degli Isa, né degli studi di settore e dei parametri, che non si applicano più a partire da tale annualità.

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Tag: ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

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