La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16037 del 14 giugno 2019, ha respinto il ricorso di una società dei gestione call center cui l'INPS aveva richiesto il versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato di alcuni collaboratori . L'istituto previdenziale a seguito di una ispezione, aveva infatti ritenuto che alcuni operatori dell'azienda non fossero dei collaboratori autonomi come denunciato, ma dei lavoratori subordinati.
Secondo la società che si era opposta con ricorsi presso il Tribunale del lavoro e la corte di Appello di Firenze, l'Inps non aveva provato l 'elemento costitutivo del preteso credito contributivo, vale a dire l'effettiva sussistenza del vincolo della subordinazione con riguardo ai rapporti lavorativi oggetto del contendere.
A detta dei giudici di cassazione invece il merito istruttorio è stato adeguatamente valutato dalla Corte d'Appello, che con un a motivazione lineare e inattaccabile "ha ben illustrato che nel caso di specie sussistevano tutti gli indici rivelatori della subordinazione". In particolare risultava accertato che :
- dai contratti prodotti dalla società , l'oggetto della collaborazione era generico e non individuava una attività con fine specifico ;
- l'attività era svolta presso la sede aziendale, con strumenti di proprietà della società
- il corrispettivo era determinato in misura fissa (forfettaria od oraria), con conseguente assenza di un rischio economico per i collaboratori;
- l'attività dei collaboratori, inserita nell'organizzazione imprenditoriale dell'appellante, era suscettibile di controlli in ordine al contenuto e alle modalità di svolgimento;
- i collaboratori, risultavano tenuti a dedicare le loro energie lavorative a necessità fissate di volta in volta nell'ambito dell'attività commerciale dell'impresa.