E' stata pubblicata la circolare INPS n 93 del 17 giugno 2019 con le istruzioni sull'applicazione dell'Articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,in tema di esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori dei settori privi di previdenza complementare compartecipata dal datore di lavoro.
Vengono elencati i dipendenti pubblici ai quali è riconosciuto il diritto di opzione e i termini di scadenza e le madalità per presentare la domanda.
Il decreto dignità (dl 4 2019 convertito in legge 26 2019 ) ha stabilito che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, fissato ogni anno per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione obbligatoria puo essere derogato "dai lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie". Per il 2019 tale massimale è di 102.543 euro.
La circolare precisa che i lavoratori che possono esercitare l’opzione sono i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono comprese anche la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti come le università non statali. rientrano anche i dipendenti in regime di diritto pubblico:
- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- gli avvocati e procuratori dello Stato;
- il personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
- il personale della carriera diplomatica e prefettizia;
- il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escluso il personale volontario );
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- i professori e i ricercatori universitari, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
Per l’omogenea individuazione dei lavoratori iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie (c.d. “nuovi iscritti”) la circolare rinvia alla circolare n. 58 del 1° aprile 2016 e con il messaggio n. 3020 dell’11 luglio 2016.
L’opzione va esercitata, nei seguenti termini:
- Per i dipendenti in servizio alla data del 29.01.2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019):
- entro sei mesi dal 29.01.2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29.07.2019) OPPURE
- entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29.01.2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;
- Per i dipendenti assunti a decorrere dal 30.01.2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019):
- entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.
Il massimale contributivo verrà disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data dell’opzione.
L’opzione deve essere esercitata utilizzando il relativo modulo “AP136” pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.
Le opzioni trasmesse prima della pubblicazione della circolare saranno comunque ritenute utili per l’avvio del procedimento.