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LICENZIAMENTO PER UTILIZZO DI FACEBOOK: IL TELEFONO È PROVA DELL'INFEDELTA

2 minuti, Redazione , 17/06/2019

Licenziamento per utilizzo di Facebook: il telefono è prova dell'infedelta

I messaggi privati su Facebook che evidenziano infedelta della dipendente sono prova valida per il licenziamento per giusta causa. Sentenza tribunale di Bari n. 2636 2019

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Il Tribunale  di Bari con la sentenza n. 2636 del 10 giugno scorso ha considerato legittimo  il licenziamento di una dipendente che con messaggi sul Facebook rivelava informazioni aziendali riservate , ammettendo  in giudizio gli screenshot del  telefono aziendale .

Il caso presenta molti spunti di riflessione giuridica . Innanzitutto la dipendente in questione aveva installato sul  cellulare aziendale l’applicazione Facebook e la utilizzava con il proprio profilo personale.  Durante un periodo di malattia il telefono era rimasto in azienda  e i messaggi in arrivo sono stati controllati dal datore di lavoro che ha scoperto   che:

  • la dipendente utilizzava il telefono per messaggi privati nell'orario di lavoro  e
  • aveva fornito a ditte concorrenti moninativi e recapiti di promotori  dell'azienda .  

 Il comportamento della lavoratrice è stato giudicato di una gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda che ha proceduto con il licenziamento per giusta causa. Il ricorso della dipendente presso il tribunale del lavoro viene  respinto in quanto:

  • il telefono aziendale puo' essere controllato dal datore di lavoro
  • gli screenshot della messaggistica Facebook prodotti in udienza  sono stati  ritenuti utilizzabili dal Tribunale.

 La giurisprudenza  in materia di privacy della corrispondenza dei lavoratori sui dispositivi aziendali in realtà è molto variegata 

In molte sentenze è stato considerata legittimo il controllo sui  computer aziendali  per motivi di sicurezza e in caso di evidenza di accessi per motivi privati  puo scattare  la contestazione disciplinare. In questo senso anche recentemente la Corte di Appello di Roma  (n. 1331 del 22 marzo 2019) ha   respinto il ricorso al Garante della privacy per illecita acquisizione dei dati in quanto ai fini della difesa in giudizio il datore di lavoro può produrre i dati acquisiti nei controlli.  

Invece secondo la Cassazione il datore di lavoro  non può accedere per finalità disciplinari alla mail personale del lavoratore protetta da password. Lo ha stabilito tre anni fa la Corte di cassazione con la sentenza n. 13057 del 31 marzo 2016.  

 Inoltre,  nell'ordinanza di Cassazione n.21965 del 10.9.2018, "l'esigenza di tutela della segretezza nelle comunicazioni si impone riguardo ai messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservata , alle newsgroup o alle chat private, come la chat di un gruppo Facebook.  Tali messaggi  devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile e tale caratteristica è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale" . In quel caso era stata quindi  esclusa  la legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore che nella chat sindacale su Facebook aveva offeso l'amministratore delegato. 

Di orientamento opposto  però  la Cassazione   nella sentenza n. 10280 del 27 Aprile 2018 ,  in cui  è stata  confermata la legittimità del licenziamento per giusta causa adottato dal datore di lavoro nei confronti di una dipendente che su Facebook aveva usato frasi volgari e offensive contro il dirigente e lesive del buon nome dell’azienda.

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