L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato nei giorni scorsi la nota prot. 5398 del 10 giugno 2019, con la quale risponte ad un quesito posto da una sede territoriale sul tema del distacco transnazionale di lavoratori in Italia da parte di una impresa stabilita in altro Stato membro della UE (D.Lgs. n. 136/2016) .
In particolare,veniva chiesto se era corretta la scelta degli ispettori che per un caso di distacco tra sede principale all'estero e sede distaccata In italia avevano unificato le violazioni ascrivendo le sanzioni ad un unico soggetto, non potendo individuare due soggetti datoriali distinti.
Nella risposta l'Isepettorato nazionale ricorda l’art. 3, comma 5 citato, in forza della quale “nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”. La norma prevede dunque effettivamente che siano punite sia la condotta dell’invio in distacco dei lavoratori da parte della impresa distaccante, sia quella concernente l’utilizzo dei medesimi lavoratori da parte del soggetto distaccatario.
L'ispettorato precisa che l’unità produttiva di una determinata impresa va considerata autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare r sanzioni solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di responsabilità; cio si verifica se la compagine aziendale risulti iscritta nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale.
Se cio non si verifica, come nel caso prospettato nel quesito per cui non si riscontra la distinzione tra il soggetto distaccante e l’impresa utilizzatrice, risulta legittimo l'applicazione una sola sanzione da irrogarsi nei confronti dell’unico soggetto dotato di personalità giuridica ovvero il distaccante.