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DISTACCO TRASNAZIONALE TRA SEDE PRINCIPALE E SECONDARIA

1 minuto, Redazione , 14/06/2019

Distacco trasnazionale tra sede principale e secondaria

Risposta INL a un quesito sulla violazione per distacco simulato tra sede centrale e secondaria di una azienda stabilità nella UE

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato nei giorni scorsi la  nota prot. 5398 del 10 giugno 2019, con la quale  risponte ad un quesito posto da una sede territoriale sul tema del distacco transnazionale di lavoratori in Italia da parte di una impresa stabilita in altro Stato membro della UE  (D.Lgs. n. 136/2016) . 

In particolare,veniva chiesto se era corretta la scelta degli ispettori che per un caso di distacco tra sede principale all'estero e sede distaccata In italia  avevano  unificato le violazioni ascrivendo le  sanzioni ad un unico soggetto, non potendo individuare due soggetti datoriali distinti.
 Nella risposta l'Isepettorato nazionale ricorda l’art. 3, comma 5 citato, in forza della quale “nelle ipotesi in cui il distacco non  risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati  sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per  ogni giornata di occupazione”.  La norma prevede dunque effettivamente  che siano punite sia la condotta dell’invio in distacco  dei lavoratori da parte della impresa distaccante, sia quella concernente l’utilizzo dei medesimi lavoratori da parte del soggetto distaccatario.
L'ispettorato precisa che l’unità produttiva di una determinata impresa  va considerata  autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare r sanzioni  solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di responsabilità; cio si verifica se la  compagine aziendale risulti iscritta nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale.

Se cio non si verifica, come nel caso prospettato nel quesito per cui  non  si riscontra  la distinzione tra il soggetto distaccante e  l’impresa utilizzatrice,  risulta legittimo l'applicazione una sola sanzione da irrogarsi nei confronti dell’unico soggetto dotato di  personalità giuridica ovvero il distaccante.

Allegati

INL parere distacco 10062019
INL parere distacco 10062019

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