Un chiarimento in merito alle cause ostative all'applicazione del regime forfettario nel caso di borse di studio è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate. Il caso riguarda un soggetto che per i 4 anni di dottorato di ricerca ha percepito una borsa di studio erogata dall'ente, presso cui intende svolgere un’attività di lavoro autonomo aderendo, se possibile, al regime forfettario. Per una panoramica su tutti i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate per quanto rigurda le cause ostative al regime forfettario si rimanda all'articolo: Cause ostative al regime forfettario: tutti i chiarimenti
Tornando al caso in commento, tra le cause ostative al regime agevolato, la lettera d-bis) del comma 57 dell'art.1 della Legge 190/2014, come modificato dalla Legge di bilancio 2019, prevede che non possono applicare il regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
In questo caso, l’istante dichiara di aver percepito la borsa di studio durante il periodo del dottorato di ricerca e, pertanto, le predette elargizioni sembrano essere state corrisposte dall’istituto erogante esclusivamente con l’intento di sostenere l’attività di studio svolta presso il medesimo ente, ovvero al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente. Tali redditi, quindi, rientrerebbero tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinati dall’articolo 50 comma 1, lettera c), del TUIR. I
Concludendo, le Entrate hanno sottolineato che se l'istante ha effettivamente percepito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendentee non redditi di lavoro dipendente non è integrata la causa ostativa e di conseguenza, l’istante può applicare il regime forfetario, fermo restando il possesso degli altri requisiti.