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ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO PER SINDACI E REVISORI

1 minuto, Redazione , 13/06/2019

Accesso al regime forfettario per sindaci e revisori

Regime forfettario 2019: due risposte dell'Agenzia delle Entrate sull'accesso al regime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con due diverse risposte agli interpelli, l'Agenzia delle Entrate continua a dare risposte sul tema dell'accesso al regime forfettario dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019.

Entrando nel merito, la Risposta all'interpello 183 dell'11 giugno 2019 riguarda un dottore commercialista che dopo aver svolto la propria attività in maniera autonoma è stato assunto a tempo indeterminato presso una società.  L’istante riferisce di voler riprendere l’attività di dottore commercialista i cui compensi nel 2019 saranno rappresentati sostanzialmente da quelli derivanti dalla carica di sindaco assunta presso il suo precedente datore di lavoro, i relativi redditi devono qualificarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla luce di quanto esposto, i compensi percepiti per gli incarichi del sindaco/revisore - qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR - non possono beneficiare della tassazione riservata al predetto regime forfetario.

Per quanto riguarda la Risposta all'interpello 186 dell'11 giugno 2019, l’istante iscritto al registro dei revisori legali svolge esclusivamente l’attività di sindaco/revisore, percependo compensi considerati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Nel 2019 ha aperto la partita IVA con codice Ateco 69.20.13(SERVIZI FORNITI DA REVISORI CONTABILI) e ha chiesto di poter accedere al regime forfettario. Ma la risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata negativa in quanto i compensi percepiti per gli incarichi del sindaco/revisore - qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR - non possano beneficiare della tassazione riservata al predetto regime forfetario.

Allegati

Risposta interpello 183 del 11.06.2019
Risposta interpello 186 del 11.06.2019

Tag: REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024 PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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Commenti

Angelo - 21/06/2019

Dalla Risposta si desume che lAgenzia delle Entrate considera lattivit del Revisore Legale una funzione. Non tiene conto tanto per essere estremamente sintetici del d.lgs. 39/2010 e s.m.i. dal quale si ricava in modo chiaro che lattivit del Revisore Legale una attivit autonoma distinta dalle altre professioni contabili. Ha un proprio percorso formativo ed lunica professione contabile riconosciuta a livello europeo. Si aggiunge inoltre che a qualificarla professione a ben vedere ci aveva gi pensato la suprema Corte Costituzionale con la sentenza n. 35 del 20 gennaio 2004 sulla base del d.lgs. 88/92 di attuazione della direttiva n.84/253/CEErelativa allabilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili. Per concludere credo che la Risposta dellAgenzia delle Entrate sia motivata da ragioni corporative che nulla hanno a che fare con il buon senso e con quanto si desume dalla legge.P.S. Che dire lennesimo segnale di un Paese deciso a non cambiare

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