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CERTIFICAZIONE A1: NOVITÀ NELLA RICHIESTA

4 minuti, Redazione , 12/06/2019

Certificazione A1: novità nella richiesta

Cos'è e come si richiede il certificato A1 sulla legislazione sociale applicabile. Per alcune tipologie richiesta telematica obbligatoria dal 1 settembre 2019

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Il certificato  di legislazione applicabile detto anche documento portatile A1 viene fornito dal datore di lavoro al dipendente per certificare la condizione di lavoratore distaccato , che,   nei suoi spostamenti lavorativi, rimane assicurato ai fini previdenziali nel paese UE in cui ha sede  la sua impresa datrice di lavoro .

Riguarda sia  i casi in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell’Ue, diverso da quello di provenienza (distacco), che nell’ipotesi  di attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo).

I moduli per il rilascio del certificato di legislazione applicabile  A1 distinti per categoria di lavoratore, sono disponibili nell’area modulistica/ Unione Europea del sito internet dell’Istituto (www.Inps.it)

Per il lavoratore dipendente l’ipotesi del distacco  puo avere una durata  massima di 24 mesi. Ugualmente  il lavoratore autonomo,un paese dell’Unione europea, può recarsi temporaneamente (massimo 24 mesi)  in un altro paese comunitario, per proseguire un'attività analoga a quella svolta nel paese di provenienza. 

In tutti i casi il certificato A1 deve essere richiesto all'INPS prima della partenza del lavoratore.

Per il lavoratore dipendente la richiesta del predetto certificato deve essere fatta dal datore di lavoro,  mentre per il lavoratore autonomo direttamente dall’interessato.

Ad oggi il certificato va richiesto  secondo le modalità indicate con messaggio 20 gennaio 2016, n. 218 tramite la funzione cassetto bidirezionale disponibile, con accesso tramite PIN.   La normativa comunitaria si applica:

  • agli Stati membri dell’Unione europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l’isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
  • agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell’Accordo SEE;
  • alla Svizzera, in applicazione dell’Accordo CH-UE.

Con la circolare 86 dell'11  giugno 2019  l'inps ha comunicato oggi di aver predisposto una nuova procedura  telematica  che diventerà obbligatoria dal 1 settembre 2019 per alcune tipologie di distacco.

Il documento portatile A1 viene rilasciattitolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria.

La richiesta telematica andrà utilizzata dal 1 settembre 2019  da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali  per le seguenti tipologie:

  • Lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);      
  • Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004).

Sono escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano le seguenti situazioni.

  • Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Lavoratore autonomo che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Lavoratore subordinato che esercita un’attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
  • Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004);

 Anche per il lavoro autonomo  da parte del lavoratore interessato, la trasmissione della domanda del documento portatile A1, continuerà con le modalità attuali fino al  completamento del processo di telematizzazione.

L’invio telematico deve avvenire tramite il seguente percorso:  dal sito internet www.inps.it selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE). 

Fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo transitorio durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia utilizzando il canale telematico.

L'istituto conclude con i chiarimenti sulla nuova fattispecie del  "Lavoratore subordinato/autonomo  trasfrontaliero" che puo essere assoggettato , su richiesta, alla legislazione dello Stato in cui lavora ( regolamento (CE) n. 883/2004)  In questo caso il documento portatile A1 certificherà che tale lavoratore è soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui esercita la sua attività lavorativa. Il relativo modello di richiesta A1 per questo caso specifico è stato recentemente modificato dall'INPS.

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