E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno 2019 la delibera della COVIP, Commissione per la vigilanza sui Fondi pensione che sostituisce la procedente del 2011 applicando le norme del decreto 198 2006 che attua una direttiva europea in materia di discriminazione di genere in riferimento alle forme pensionistiche complementari.
L'art 1 della delibera vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda campo e modalità di applicazione delle forme complementari che, se presenti devono essere rimosse senza indugio; e prevede che le pensionistiche complementari collettive dovranno informare la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni sussistenti.
Inoltre , l'Art. 3. stabilisce che nel caso di trattamenti diversificati consentiti gli enti e le imprese che gestiscono tali forme pensionistiche sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico,un’apposita relazione nella quale attestano che l’utilizzo del fattore sesso, nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione deve essere redatta da un attuario.
Viene anche specificato che le imprese assicurative che erogano prestazioni in convenzione sono tenute a trasmettere alla COVIP tale relazione entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo rinnovo; Le forme che già hanno convenzioni in essere devono provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino l’utilizzo del fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non supportato da dati attuariali affidabili,pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro 60 giorni dall’accertamento, le iniziative assunte o che intendono assumere .
La Covip raccoglierà sul proprio sito web le informazioni raccolte e in particolare su quali forme pensionistiche complementari si avvalgono della facoltà di cui all’art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006 e i dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante nel calcolo delle prestazioni.