In vista delle dichiarazioni dei redditi 2019 (riferite all'anno di imposta 2018) è utile fare un riepilogo in merito alla corretta indicazione dei canoni da locazioni breve percepiti nel 2018 in caso di comodato. In generale, ai sensi del comma 1 dell' art. 4 del decreto 50/2017 si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 24/E/2017 per quanto riguarda la concessione in godimento dell’immobile da parte del comodatario, per effetto delle disposizioni che prevedono l’applicazione della ritenuta in capo al comodatario, il comodante resta titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile oggetto di comodato mentre il comodatario/locatore, diventa titolare del reddito derivante dal contratto di concessione in godimento qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione.
Per le locazioni brevi sono, pertanto, superati, i precedenti orientamenti di prassi volti ad attribuire al comodante la titolarità del reddito fondiario, determinato tenendo conto anche dei corrispettivi derivanti dal contratto di locazione stipulato dal comodatario/locatore (cfr. Ris. n. 381/E e Ris. n. 394/E del 2008).
Comodante | Reddito fondiario |
Comodatario | Reddito da locazione |