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SBLOCCA CANTIERI: AUMENTATE LE SOGLIE PER LA NOMINA SINDACO O REVISORE

1 minuto, Redazione , 13/06/2019

Sblocca cantieri: aumentate le soglie per la nomina sindaco o revisore

Nomina sindaco o revisore: raddoppiati i parametri nel cd. Sblocca Cantieri. Fiducia approvata ieri

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Approvata ieri 12 giugno 2019 con 318 si e 236 no la fiducia al decreto cd. Sblocca cantieri.

Il testo modifica nuovamente le soglie per la nomina del sindaco o del revisore. In particolare, in base al testo approvato ieri 12 giugno 2019 con la fiducia , il comma 2 del nuovo articolo 2-bis, introdotto in sede di conversione in Legge, prevede la modifica dell'articolo 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.lgs. n. 14 del 2019) che a sua volta ha novellato l'articolo 2477 del codice civile in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

La modifica è volta a limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore. Più specificamente, rispetto al testo vigente dell'articolo 2477 c.c., sono innalzate le soglie – di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l'esercizio – che non devono essere superate ai fini dell'esenzione dall'obbligo.

Pertanto, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Queste modifiche che hanno raddoppiato i limiti previsti nel Codice della crisi d'impresa, hanno lo scopo di evitare alle società di ridotte dimensione di nominare un sindaco e revisori, con tutti i costi e le procedure connesse. Pertanto, le società che avessero già nominato sindaci o revisori, possono revocare la nomina per giusta causa in quanto non più normativamente obbligati.

Si sottolinea come l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. 

Commento positivo a questa modifica da parte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti che tramite le parole del Presidente Miani hanno fatto sapere che ritengono le nuove soglie un equilibrio "giusto". 

Tag: CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE PROFESSIONE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE, REVISORE

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