Pubblicata la risoluzione 56 del 6 giugno 2019 sull'applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017, dopo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018. Tale legge ha modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate. In particolare, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota (nella misura del 26 per cento), nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva.
Le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018.
Il legislatore, tuttavia, ha introdotto una deroga prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017. In applicazione di tale disposizione, “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”.
Al riguardo, si precisa che per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.
Ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, si ritiene che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017. Considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale, si ritiene, pertanto, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che, come detto, differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili.
Al fine di consentire la corretta applicazione del regime transitorio di cui al citato comma 1006, occorre, in particolare, che la società emittente tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti:
- fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
A tal fine, la società ne darà separata evidenza nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.